Premettendo che chi scrive è un inguaribile ottimista, che però non perde mai il contatto
con la realtà,vorrei esporre la mia personalissima preoccupazione nei confronti della
riforma dell'art 18.
Fino ad oggi il precariato è stato un termine utilizzato per indicare lo stato di
precarietà in cui versa un lavoratore per via del contratto che non assicura un posto di
lavoro stabile.
Sull'argomento sono stati scritti libri,girati film,incentrate intere puntate di noti
talk-show televisivi.
Cercando la definizione di precariato su wikipedia leggiamo:
-"Con il termine precariato si intende l'insieme dei soggetti che vivono una condizione
lavorativa che rileva, contemporaneamente, due fattori di insicurezza:
1.mancanza di continuità del rapporto di lavoro e di certezza sul futuro
2.mancanza di un reddito e di condizioni di lavoro adeguate su cui poter contare per
pianificare la propria vita presente e futura";
Ebbene,dopo le tante parole spese in proposito e i tentativi più o meno riusciti di
regolarizzare queste forme di lavoro è arrivato Monti,il salvatore dell'italia,per molti
versi con buoni risultati,che ha proposto col suo governo tecnico la riforma dell'art.18.
Iniziamo col dire,che ad oggi è sicuramente più facile e veloce divorziare dalla moglie che
licenziare qualcuno poichè le tutele sono state forti,forse fin troppo,a favore dei
lavoratori senza mai considerare il datore.
sarebbe giusto,dunque, venire incontro a chi investe,a chi crea impresa senza costringerlo
a mantenere il posto di quel lavoratore che si approfitta delle leggi,quel lavoratore
tipicamente definito parassita societario,che campa sul lavoro dei colleghi.
Ma il governo Monti ,invece,cosa ha pensato bene di fare?
Se dovesse passare la riforma finalmente non si parlerebbe più di precariato e di posto
fisso.e no!!finalmente saremmo tutti uguali,sia chi ha la fortuna di godere di un contratto
a tempo indeterminato sia chi ha un contratto a progetto...si,perchè saremmo tutti PRECARI.
Entrando nel dettaglio del "Nuovo" art 18,si nota che rimane intatta la parte relativa al
licenziamento per motivi discriminatori,il quale è considerato nullo , dunque come mai
avvenuto, e continua a valere anche per le aziende sotto i 15 dipendenti.In tal caso il
giudice ordina la reintegrazione del lavoratore, anche dirigente, nel posto di lavoro
indipendentemente dalla motivazione adottata e quale che sia il numero dei dipendenti
occupati. È previsto,inoltre, anche il risarcimento del danno.
Poco cambia per i licenziamenti per motivi disciplinari ,per i quali rimane previsto il
reintegro ma solo per alcuni casi:qualora il fatto contestato al lavoratore non sia stato
commesso o se rientra tra le ipotesi previste dal contratto collettivo.
Cosa avviene invece se il lavoratore viene licenziato per motivi economici?
e qui il NEW LOOK dell'art 18 ci pone tutti allo stesso livello.
Infatti se il giudice accerta che i motivi economici non ci sono, l'attuale normativa
prevede il reintegro del lavoratore, il risarcimento del danno e la corresponsione dei
contributi.
Con l'introduzione della nuova normativa l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo,
accertata dal giudice, determina "solo" il pagamento di un'indennità tra le 15 e le 27
mensilità e non più il reintegro.
E allora,per quanto in linea teorica la ratio della nuova norma possa essere
condivisibile,per quanto possa attirare le imprese estere a investire in Italia,all'atto
pratico, quale contratto potrà fornirci quella sicurezza che hanno avuto i nostri padri,che
consente di accedere a un mutuo,che consente di progettare un futuro,visto che si corre
ogni giorno il rischio di essere licenziati,anche senza un reale motivo,celato da apparenti motivi economici,con l'unica consolazione,nel caso si dimostri di avere ragione,di un' indennità?
Simone Cusimano
VIVERECALTANISSETTA.IT
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